(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 32 del 3 luglio 2019). LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento: (Omissis). Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione; Visto l'art. 42 dello Statuto; Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzzione e ordinamento del personale) e in particolare l'art. 69; Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 «Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale»); Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 28 marzo 2019; Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5; Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento n. 452 del 1° aprile 2019; Visto il parere favorevole della prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 4 giugno 2019; Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5; Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 giugno 2019, n. 814; Considerato quanto segue: 1. Occorre modificare la previsione che esplicita il divieto alla titolarita' di partita IVA anche per lo svolgimento dell'attivita' agricola, al fine di consentire all'amministrazione di autorizzarne l'eventuale esercizio, entro i limiti previsti dal regime di esonero di cui alla normativa tributaria. L'attivita' consentita comporta un impegno modesto e non abituale, tale da non interferire in alcun modo con l'attivita' principale e prevalente del dipendente, in coerenza peraltro con quanto affermato dalla giurisprudenza in materia; 2. Occorre superare i dubbi interpretativi in ordine ai compensi previsti da norme regionali per lo svolgimento di incarichi conferiti a dipendenti regionali ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera k) della legge regionale n. 1/2009. In particolare e' necessario esplicitare che tali compensi sono versati all'amministrazione; Si approva il presente regolamento: Art. 1 Modalita' di svolgimento delle attivita' autorizzate.Modifiche all'art. 31 del d.p.g.r. n. 33/R/2010. l. Al comma 4 dell'art. 31 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 «Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale») le parole «E' preclusa la titolarita' di partita IVA, anche per lo svolgimento di attivita' agricola,» sono sostituite dalle seguenti: «Ad eccezione di quanto previsto al comma 4-bis, e' preclusa la titolarita' di partita. IVA,». 2. Dopo il comma 4 dell'art. 31 del d.p.g.r. n. 33/R/2010 e' aggiunto il seguente: «4-bis. L'acquisizione della partita IVA per lo svolgimento di attivita' agricola puo' essere autorizzata, nel rispetto delle disposizioni del capo IV e del capo IV della legge regionale n. 1/2009, a condizione che l'attivita' stessa sia svolta entro i limiti previsti dal regime di esonero di cui all'art. 34, conuna 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e dall'art. 34-bis della legge regionale n. 1/2009.».