(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
           della Regione Toscana n. 32 del 3 luglio 2019). 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
(Omissis). 
  Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 42 dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 8 gennaio  2009,  n.  1  (Testo  unico  in
materia  di  organizzzione  e  ordinamento  del   personale)   e   in
particolare l'art. 69; 
  Visto il regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R  (Regolamento  di  attuazione
della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 «Testo unico in materia di
organizzazione e ordinamento del personale»); 
  Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del
28 marzo 2019; 
  Visto il parere della competente  struttura  di  cui  all'art.  17,
comma 4 del regolamento interno  della  Giunta  regionale  19  luglio
2016, n. 5; 
  Vista la preliminare deliberazione  di  adozione  dello  schema  di
regolamento n. 452 del 1° aprile 2019; 
  Visto il parere  favorevole  della  prima  commissione  consiliare,
espresso nella seduta del 4 giugno 2019; 
  Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art.
17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19  luglio
2016, n. 5; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 25  giugno  2019,  n.
814; 
  Considerato quanto segue: 
    1. Occorre modificare la previsione che esplicita il divieto alla
titolarita' di partita IVA anche per  lo  svolgimento  dell'attivita'
agricola, al fine di consentire all'amministrazione  di  autorizzarne
l'eventuale esercizio, entro i limiti previsti dal regime di  esonero
di cui alla normativa tributaria. L'attivita' consentita comporta  un
impegno modesto e non abituale, tale da non interferire in alcun modo
con l'attivita' principale e prevalente del dipendente,  in  coerenza
peraltro con quanto affermato dalla giurisprudenza in materia; 
    2. Occorre superare i dubbi interpretativi in ordine ai  compensi
previsti da norme regionali per lo svolgimento di incarichi conferiti
a dipendenti regionali ai sensi dell'art.  7,  comma  1,  lettera  k)
della  legge  regionale  n.  1/2009.  In  particolare  e'  necessario
esplicitare che tali compensi sono versati all'amministrazione; 
 
                             Si approva 
                      il presente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modalita'  di  svolgimento  delle   attivita'   autorizzate.Modifiche
  all'art. 31 del d.p.g.r. n. 33/R/2010. 
 
  l. Al comma 4 dell'art. 31 del regolamento emanato con decreto  del
Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento
di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 «Testo unico
in materia di organizzazione e ordinamento del personale») le  parole
«E' preclusa la titolarita' di partita IVA, anche per lo  svolgimento
di attivita' agricola,» sono sostituite dalle seguenti: «Ad eccezione
di quanto previsto al comma 4-bis,  e'  preclusa  la  titolarita'  di
partita. IVA,». 
  2. Dopo il comma 4  dell'art.  31  del  d.p.g.r.  n.  33/R/2010  e'
aggiunto il seguente: 
  «4-bis. L'acquisizione della partita  IVA  per  lo  svolgimento  di
attivita'  agricola  puo'  essere  autorizzata,  nel  rispetto  delle
disposizioni del capo IV e del  capo  IV  della  legge  regionale  n.
1/2009, a condizione che l'attivita' stessa sia svolta entro i limiti
previsti dal regime di esonero di cui  all'art.  34,  conuna  6,  del
decreto del Presidente della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633
(Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul  valore  aggiunto)   e
dall'art. 34-bis della legge regionale n. 1/2009.».